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Articolo aggiuntivo n. 5.02 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per assicurare il diritto alla mobilità dei residenti, dei lavoratori e degli studenti nella Liguria di ponente).

  1. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il rimborso, pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, è riconosciuto a favore dei residenti della Regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
  3. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 1 sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 500.000 euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2014, n. 307.