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Articolo aggiuntivo n. 10.0.1 al ddl S.1729 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 27/02/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

        1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.

        2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di governance per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

        3. Il rating è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità, accertarti dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

            a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità del1'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

            b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;

            c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal rating.

        4. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

        5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

            a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

            b) predispone le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;

            c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

            d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del ''made in ltaly'';

            e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

        6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di rating evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

        7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato ''Eccellenze Italia'', con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del rating, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

        8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di rating ottenuti».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, alfine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e del! 'importo del beneficio economico.