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Proposta di modifica n. 10.18 al ddl S.1729 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 27/02/20

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso''».