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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl S.1729 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/02/20

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

        Â«5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».