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Articolo aggiuntivo n. 10-bis.0.4 al ddl S.1729 in riferimento all'articolo 10-bis.

testo emendamento del 27/02/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

        1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: ''di primo'', aggiungere le seguenti: ''e secondo''.

        2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:

        ''1-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari''.».