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Articolo aggiuntivo n. 4.04 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 15/10/18

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.