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Proposta di modifica n. 10.2 al ddl S.1729 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 27/02/20

Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «, le parole ''36 per cento'', sono sostituite dalle parole: ''50 per cento''; le parole: ''5.000 euro'', sono sostituite dalle parole: ''10.000 euro''».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030»;

        Dopo le parole: «5,9 milioni di euro dal 2021», aggiungere le seguenti: «Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

        Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».