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Proposta di modifica n. 10.10 al ddl S.1729 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 27/02/20

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        Â«2. Al fine di velocizzate i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

            a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni'';

            b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''».