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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl C.2402 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/02/20

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni;

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:
    1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.