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Articolo aggiuntivo n. 3.02 al ddl C.2402 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 25/02/20

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Materiale informativo per la prevenzione, accessibile anche per persone sorde o cieche)

  1. Al fine di garantire a tutti i cittadini una corretta informazione sui comportamenti da seguire per evitare la diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa nei limiti di 1 milione di euro per la realizzazione di materiale informativo in formato video e cartaceo.
  2. Il materiale informativo in formato video deve essere accessibile anche per le persone sorde o affette da ipoacusia e, a tal fine, essere realizzato anche in Lingua dei Segni Italiana. Il materiale informativo in formato cartaceo deve essere accessibile anche per le persone cieche e, a tal fine, realizzato anche in Codice Braille Italiano.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.