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Articolo aggiuntivo n. 2.01 al ddl C.2402 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/02/20

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Possibilità di applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire il rischio di un'ulteriore diffusione del virus COVID-19, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, nella situazione di emergenza epidemiologica di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.