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Proposta di modifica n. 2.5 al ddl C.2402 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/02/20

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, è vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.