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Proposta di modifica n. 3.7 al ddl C.2394 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 24/02/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.