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Proposta di modifica n. 2.15 al ddl C.2394 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/02/20

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-ter. Chiunque consenta la pubblicazione, in tutto o in parte, di atti, documenti, video o immagini di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro 1.000 a 7.000.

  2-quater. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comunque acquisite, non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.