Proposta di modifica n. 2.15
al ddl C.2394 in riferimento all'articolo 2.
presentato il 23/02/2020 in II Giustizia della Camera da Carolina VARCHI (FdI) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/02/20
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-ter. Chiunque consenta la pubblicazione, in tutto o in parte, di atti, documenti, video o immagini di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro 1.000 a 7.000.
2-quater. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comunque acquisite, non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.