Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.5 ai ddl C.2059 , C.2357 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/02/20

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo, di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno, dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado.».