presentato il 19/02/2020 in II Giustizia della Camera da Maurizio Enzo LUPI (Misto) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 19/02/20
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo, di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno, dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado.».