Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.4 ai ddl C.2059 , C.2357 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/02/20

  Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   1) prevedere l'istituzione del Registro nazionale telematico delle notizie di reato, disciplinando la modalità di iscrizione dei dati e del relativo trattamento, i soggetti che possono avere accesso al medesimo Registro, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
   2) individuare misure che consentano una contrazione dei tempi delle indagini preliminari, anche attraverso l'introduzione di ipotesi di nullità assoluta attribuite all'inerzia colpevole del pubblico ministero,   2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione.».