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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.1085 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/02/20

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        Â«1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».