Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 2.52 al ddl S.1659 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 17/02/20

Al comma 1, lettera e) numero 3), dopo il capoverso 6 inserire il seguente: «6-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268 comma 4, 5 e 6 il giudice dell'udienza preliminare dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti se non irrilevanti».