Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.1209 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/10/18

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Fino al massimo di cinque unità, il personale della struttura commissariale può essere scelto tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza, senza ulteriori oneri a carico della contabilità speciale di cui al comma 8.