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Articolo aggiuntivo n. 32.012 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 17/02/20

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.
  2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.