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Proposta di modifica n. 25.3 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 17/02/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008».