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Proposta di modifica n. 19.3 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 17/02/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.