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Proposta di modifica n. 13.70 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 17/02/20

  Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:
  1. «5-bis. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  “6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:
   a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;
   b) per quanto riguarda la materia nivologica:
  1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
  2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;
  3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;
  4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;
  5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;
  6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.
  6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.
  6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre.”.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».