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Proposta di modifica n. 13.69 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 17/02/20

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
   a) al primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022».
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 2020 il Fondo di dotazione è incrementato di 2 milioni di euro per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.»;
   c) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contributo è attribuito per ciascuna figura formata ed assunta dalle imprese che abbiano provveduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 70 per cento del personale che abbia ottenuto il certificato di formazione. Gli stessi corsi possono essere svolti dalle imprese utilizzando apposite risorse strumentali e proprio personale qualificato, riconosciuto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ai sensi della normativa vigente. Al ricorrere delle condizioni di legge, il finanziamento delle iniziative è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 50 del 2019, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.»;

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a complessivi 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.