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Proposta di modifica n. 1.101 al ddl C.543 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/10/18

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

  Art. 34 – In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di un vicepresidente e di un segretario.
  Il vicepresidente e il segretario sono scelti tramite sorteggio tra i quattro scrutatori salvo i casi in cui vi sia accordo unanime della commissione elettorale.