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Proposta di modifica n. 12.2 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 17/02/20

  Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 1063, terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 6.000
21-60 12.500

    2) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km Contributo (euro)
0-20 4.000
21-60 1.500

    3) il comma 1041 è sostituito dal seguente:
  1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. Le risorse non utilizzate per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031;
    4) al comma 1045 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del fondo di cui al medesimo comma».

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, quantificati in 10 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 2.