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Proposta di modifica n. 2.53 al ddl S.1659 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 14/02/20

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso 7, con il seguente:

        Â«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431. In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali sulla rilevanza ai fini del processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate. In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.»