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Proposta di modifica n. 2.102 al ddl S.1659 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 14/02/20

Al comma 1, alla lettera g), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        Â«1-bis) dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente: ''1-ter). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 commi 1 e 2, possono essere utilizzati nell'ambito del medesimo procedimento anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione ove connessi ai sensi dell'articolo 12''».