Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.893 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/10/18

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

  1. Le multe previste dagli articoli 518-sexies, 518-septies, 518-octies, e 518-duodecies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il ministero per i beni culturali e ambientali.».