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Proposta di modifica n. 1.129 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.62, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139)

nuova formulazione del 13/02/20

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
  10-ter. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.