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Articolo aggiuntivo n. 4.015 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Gruppi di lavoro multidisciplinari)

  1. Le strutture ospedaliere e territoriali promuovono la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture.
  2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno, in particolare, il compito di:
   a) definire una strategia articolata di prevenzione e di gestione degli atti di violenza;
   b) predisporre un modello per la segnalazione degli atti di violenza;
   c) individuare e analizzare gli atti di violenza e le situazioni a rischio che richiedono l'intervento delle strutture di vigilanza interna;
   d) individuare misure organizzative e strutturali idonee a prevenire gli atti di violenza, a proteggere il personale medico e sanitario nonché a gestire i rischi derivanti da tali atti;
   e) prevedere un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza.