presentato il 12/02/2020 in II Giustizia della Camera da Maria Teresa BELLUCCI (FdI) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/02/20
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Gruppi di lavoro multidisciplinari)
1. Le strutture ospedaliere e territoriali promuovono la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture.
2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno, in particolare, il compito di:
a) definire una strategia articolata di prevenzione e di gestione degli atti di violenza;
b) predisporre un modello per la segnalazione degli atti di violenza;
c) individuare e analizzare gli atti di violenza e le situazioni a rischio che richiedono l'intervento delle strutture di vigilanza interna;
d) individuare misure organizzative e strutturali idonee a prevenire gli atti di violenza, a proteggere il personale medico e sanitario nonché a gestire i rischi derivanti da tali atti;
e) prevedere un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza.