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Articolo aggiuntivo n. 4.014 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di formazione per il personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie)

  1. Nell'ambito del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM) come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il personale appartenente alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, è tenuto a partecipare, anche attraverso la formazione a distanza (FAD), a corsi inerenti la tutela e la gestione del rischio derivati da atti di violenza contro la propria persona durante lo svolgimento della propria professione.
  2. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita la Commissione nazionale per la formazione continua, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di organizzazione dei corsi, del conseguimento dei crediti formativi di cui al comma 1.