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Articolo aggiuntivo n. 4.029 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di prevenzione)

  1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private dove esercitino le professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a: prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi, nonché specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.