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Articolo aggiuntivo n. 4.016 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Videosorveglianza)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza del personale medico e sanitario e dei pazienti, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono all'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni, adeguatamente segnalato mediante idonea cartellonistica, in conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2. La gestione del sistema di telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale interessata.