Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 4.027 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Vigilanza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche o private)

  1. Le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore tutela degli operatori sanitari.
  2. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.
  3. Le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema di criptazione a doppia chiave asimmetrica. La chiave pubblica è situata all'interno del firmware di ciascuna telecamera; la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato, che la fornisce soltanto nei casi stabiliti dal comma 2, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
  4. Le telecamere non devono essere fomite di dispositivi di comunicazione con risorse esterne. Il flusso dei dati cifrati in uscita è trasmesso mediante un cavo ethernet o un sistema wi-fi criptato a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza che devono essere osservate per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui al presente articolo.
  6. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  7. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi 1 e 2.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 7 e sono definiti i termini e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte delle strutture che ne facciano richiesta.
  8. A copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021-2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.