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Articolo aggiuntivo n. 4.017 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione di presìdi di polizia)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture ospedaliere e territoriali è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.