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Articolo aggiuntivo n. 4.05 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali negli ambiti territoriali ed organizzativi nei quali operino assistenti sociali siano previste specifiche misure di sicurezza e protocolli operativi con le forze dell'ordine.