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Articolo aggiuntivo n. 4.04 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali presso i servizi di emergenza –urgenza dei presìdi ospedalieri di base, presso i presidi ambulatoriali di guardia medica e nelle strutture del sistema territoriale dei servizi sociali alla persona sia assicurato un collegamento diretto e continuo con le forze di polizia.