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Articolo aggiuntivo n. 1.010 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e nell'esercizio delle loro funzioni».

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria e socio-assistenziale nell'esercizio delle loro funzioni;
   b) al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private con le seguenti:, socio-sanitaria e socio-assistenziale nell'esercizio delle loro funzioni.