presentato il 09/10/2018 in II Giustizia della Camera da Andrea ORLANDO (PD)
status: Approvato
testo emendamento del 09/10/18
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «Art. 518-quinquiesdecies», con il seguente:Art. 518-quinquiesdecies – (Aggravanti in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
a) cagiona un danno di rilevante gravità;
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un Incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un Indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.
nuova formulazione del 09/10/18
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 518-quinquiesdecies» con il seguente: «Art. 518-quinquiesdecies» – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:
a) cagiona un danno di rilevante gravità;
b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;
d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.
Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.