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Articolo aggiuntivo n. 1.06 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni nonché per i pazienti e gli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere, è autorizzata l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.