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Articolo aggiuntivo n. 1.05 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Concorso delle Forze di polizia per la sicurezza dei presidi ospedalieri)

  1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai presidi sanitari e ospedalieri, è autorizzata l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le medesime strutture.
  2. Il piano di impiego delle forze di polizia di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.