Articolo aggiuntivo n. 1.021
ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 12/02/2020 in II Giustizia della Camera da Roberto NOVELLI (FI) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/02/20
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)
1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.