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Articolo aggiuntivo n. 1.023 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/02/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di adeguamento degli spazi delle unità operative delle strutture sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché di tutti i dipartimenti di Emergenza e Accettazione all'attesa dei familiari dei pazienti)

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le un'unità operative delle strutture sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché tutti i Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione sono tenuti ad adeguare i propri spazi all'attesa dei familiari dei pazienti.