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Articolo premissivo n. 01.01 ai ddl C.704 , C.909 , C.1042 , C.1067 , C.1070 , C.1226 , C.1246 , C.1590 , C.2004 , C.2117 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 01.02, 01.03, 01.04)

testo emendamento del 12/02/20

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Ai fini delle tutele di cui alla presente legge le professioni sociali di cui all'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono equiparate alle professioni sociosanitarie disciplinate dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo le parole: professioni sanitarie e socio-sanitarie ovunque ricorrono, aggiungere la seguente: sociale.

nuova formulazione del 12/02/20

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.

nuova formulazione del 13/02/20

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. (Ambito di applicazione) – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.