presentato il 10/02/2020 in I Affari costituzionali della Camera da Ubaldo PAGANO (PD)
status: Inammissibile
testo emendamento del 10/02/20
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'area socio-sanitaria di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, alle quali si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ivi compresa per la qualifica di dirigente dell'area socio-sanitaria la laurea magistrale in servizio sociale», b) al secondo periodo dopo le parole: «nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario» sono aggiunte le seguenti: «nonché di dirigente dell'area socio-sanitaria».
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «240» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251».