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Sub Emendamento n. 0.18.35.2 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/02/20

  Dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

  1-septies. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.
  1-octies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».