Sub Emendamento n. 0.13.84.3 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Approvato (Id. em. 0.13.84.2)

testo emendamento del 10/02/20

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
  5-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione con il canone annuo degli alloggi di edilizia agevolata da corrispondere da parte degli assegnatari stabilito con riferimento al prezzo massimo di cessione degli alloggi da determinarsi al netto del finanziamento pubblico assegnato al soggetto attuatore, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. Il canone annuo di locazione di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore al 4,5 per cento del prezzo massimo di cessione stabilito nell'apposita convenzione comunale e per i nuovi programmi è stabilito sulla base del piano finanziario dell'intervento di edilizia agevolata avuto riguardo ai benefici conseguenti all'attuazione dell'intero programma integrato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2523, emanato ai sensi del comma 4».
  5-quater. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimento penali può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto, mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competenti.