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Sub Emendamento n. 0.11.026.1 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/02/20

  Premettere le seguenti parole:
   Dopo il comma 2 dell'articolo 10 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse.
  2-ter. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «che usufruiscono di fondi per un importo superiore a 25.000 euro».
  2-quater. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «che usufruiscono di fondi per un importo superiore a 25.000,00 euro».
  2-quinquies. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.