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Sub Emendamento n. 0.7.55.4 al ddl C.2325 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/02/20

  Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai medesimi fini di promozione dello sviluppo della cultura e per il potenziamento delle politiche in materia di occupazione giovanile e pari opportunità, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ed è assegnato all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione sociale, un contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
   c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   d) quanto a 900.000 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.